La liberazione anticipata è uno scomputo della pena in caso di reato commesso. Per ogni semestre di pena già scontata, si calcolano 45 giorni in meno dal totale della pena detentiva. Si tratta di una misura che punta a incentivare la buona condotta in carcere e il reinserimento in società degli ex detenuti. La liberazione anticipata, inoltre, mira anche a evitare il sovraffollamento delle prigioni. Proprio per questo motivo si sta discutendo alla Camera un disegno di legge, promosso da Roberto Giachetti e da ‘Nessuno Tocchi Caino’, che preveda l’ampliamento del beneficio della liberazione anticipata. Facendo salire il numero dei giorni di sconto di pena per ogni semestre.
Essa si applica, come detto, ogni sei mesi di pena scontata, comprese detenzione domiciliare, custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. Alla liberazione anticipata possono accedere detenute e detenuti, con sentenza passata in giudicato, che abbiano avuto una buona condotta e si siano dimostrate e dimostrati partecipativi nell’opera di partecipazione.
Può beneficiarne anche il condannato all’ergastolo, che accede alla libertà condizionale dopo aver scontato 26 anni di carcere. In questo caso, dunque, la liberazione anticipata vale ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata richiesta per l’ammissione alla liberazione condizionale, ai permessi premio o alla semilibertà.
La liberazione anticipata può essere richiesta dal detenuto tramite il proprio difensore, indirizzando la domanda al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’Istituto Penitenziario in cui il condannato risiede al momento della richiesta. Essa può essere revocata ne caso il richiedente commetta un delitto non colposo nel corso dell’esecuzione della pena. O se attua comportamenti non compatibili con questa misura.