Lo scorso dicembre Filippo Turetta è stato riconosciuto colpevole del femminicidio di Giulia Cecchettin, con condanna all’ergastolo. A far discutere sono state proprio le motivazioni depositate nelle scorse ore dalla Corte d’Assise di Venezia, secondo cui Turetta ha colpito Giulia Cecchettin 75 volte, ma non per infliggere sofferenze gratuite. Il gesto è stato caotico, non studiato nei dettagli. Frutto di inesperienza. Un concetto che, umanamente, appare molto discutibile, ma che dal punto di vista giuridico si legge in altra maniera. Vediamo.
Nel sistema penale italiano, le motivazioni rappresentano la parte essenziale di ogni sentenza. Secondo l’art. 125 del Codice di procedura penale, ogni provvedimento del giudice deve essere motivato, salvo che la legge disponga diversamente. Le motivazioni devono spiegare in modo logico, coerente e completo le ragioni che hanno portato il giudice a una determinata decisione, sia essa di condanna o di assoluzione.
La funzione chiave delle motivazioni è duplice. Da un lato garantisce la trasparenza dell’operato giudiziario, consentendo alle parti e alla collettività di comprendere le basi giuridiche e fattuali della decisione. Ovvero, mostra nel dettaglio cosa ha portato il giudice a emettere quella sentenza. Dall’altro, permette il controllo sulla decisione, soprattutto in sede di impugnazione (appello o ricorso per cassazione), offrendo alle parti elementi concreti per contestare o difendere la sentenza.
Nel caso del delito di Giulia Cecchettin, sono state proprio le motivazioni della sentenza ad aver sollevato lo sdegno dell’opinione pubblica, risultando quasi giustificative dell’aggressore. Tuttavia, secondo quanto riportano molte fonti legali, è essenziale distinguere tra ciò che appare tale all’opinione pubblica e ciò che è legittimo dal punto di vista giuridico.
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Racconta a Il Giornale l’avvocata Francesca Florio, esperta di diritto penale, divulgatrice social e autrice di libri
“Generalmente s’intende la crudeltà in un senso diverso da come viene interpretata dalla giurisprudenza. La crudeltà giuridica non è quella percepita nel sentito comune. Altrimenti, se la mettiamo in questi termini, ogni omicidio è crudele. Il fatto di togliere la vita a un’altra persona è indubbiamente brutale. Lo stesso discorso vale per le modalità dell’azione omicidiaria: non esistono modalità più o meno lievi per commettere un omicidio
Anzitutto bisogna chiarire che l’aggravante specifica parla di sevizie e crudeltà. La giurisprudenza la interpreta come una aggravante che si applica nel caso in cui le modalità dell’azione omicidiaria abbiano travalicato lo scopo dell’azione stessa. Detto in parole povere, c’è crudeltà quando viene inflitta alla vittima una sofferenza ulteriore e non necessaria a causare la morte del soggetto
La Cassazione si è più volte espressa sul punto specificando che il numero di colpi inferti con arma bianca da punta e taglio, oggetti contundenti e coltelli non incide sulla sussistenza dell’aggravante di crudeltà. In quanto è la finalità dell’azione a fare la differenza. Molti omicidi colpiscono ripetute volte la vittima esclusivamente al fine di neutralizzata. E così anche nel caso delle ferite post mortem. Può accadere che il soggetto agente non si renda conto del numero di colpi inferti su quello che è ormai un cadavere. Diverso è, ad esempio, se l’omicida procura alla vittima delle bruciature sul corpo con una sigaretta. In questo caso o in quello di qualcuno che deliberatamente infligge colpi per sfregiare il viso di una persona possiamo parlare di sevizie e crudeltà“.
Dunque, se le motivazioni espresse dalla Corte d’Assise di Venezia appaiono del tutto inumane e incomprensibili, da un punto di vista giuridico non è così.
Affidiamo la chiusura della notizia alle parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia. “Onestamente penso che se nemmeno un numero di coltellate così elevato sia sufficiente a essere considerato crudeltà addirittura inesperienza viene considerata abbiamo un problema“.



