Il Consiglio di Stato ha ribaltato completamente le decisioni del Tar del Lazio della scorsa primavera, riportando in vigore l’obbligo per tutti i gestori di strutture ricettive di effettuare il riconoscimento di persona dei clienti. La sentenza di Palazzo Spada boccia definitivamente il self check-in completamente automatizzato e impone nuovamente ai proprietari di B&B e affitti brevi di verificare l’identità degli ospiti, non limitandosi alla semplice ricezione del documento.
La vicenda giudiziaria era iniziata con una circolare del 18 novembre 2024 del capo della Polizia, nella veste di direttore generale della pubblica sicurezza del Viminale. Il documento, inviato a tutti i prefetti e questori, aveva confermato l’obbligo previsto dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: i gestori di strutture ricettive di ogni tipo devono verificare l’identità degli ospiti mediante controllo diretto, accertando la corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti.

La circolare era stata motivata dall’intensificazione del fenomeno delle locazioni brevi su tutto il territorio nazionale e dalla necessità di prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, considerando anche i numerosi eventi politici, culturali e religiosi e la delicatezza del momento storico a livello internazionale. L’obiettivo dichiarato era impedire l’alloggiamento di persone pericolose o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche
Nel maggio scorso il Tar del Lazio aveva annullato quella circolare, accogliendo il ricorso di federazioni e associazioni del settore che sostenevano la legittimità del check-in da remoto. Una vittoria che però è durata pochi mesi: i giudici del Consiglio di Stato hanno infatti adottato una posizione diametralmente opposta, respingendo il ricorso originario e ripristinando l’obbligo di identificazione diretta.
Nella sentenza si legge chiaramente che la normativa vigente postula in via logicamente necessaria l’identificazione de visu degli ospiti delle strutture ricettive. La verifica che gli ospiti siano muniti di carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità è considerata condizione esclusiva per l’accesso al servizio alloggiativo. Per gli stranieri extracomunitari è richiesta anche l’esibizione del passaporto o di altro documento equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Il Consiglio di Stato sottolinea che entrambi gli adempimenti previsti dalla legge presuppongono che il gestore verifichi la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno confrontando la fotografia. I gestori devono inoltre comunicare mediante mezzi informatici o telematici le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, o entro sei ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.
La sentenza non chiude però completamente le porte alle nuove tecnologie. I giudici di Palazzo Spada precisano infatti che l’identificazione de visu non si esaurisce necessariamente nella verifica analogica in presenza da parte del titolare. Attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, il riconoscimento potrebbe essere effettuato mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura, purché idonei ad accertare in tempo reale l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità.
Quello che viene definitivamente bocciato sono le procedure più estreme di check-in remoto, dove i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono codici di apertura automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso. Queste modalità, secondo il Consiglio di Stato, vanificano completamente la finalità di sicurezza sottesa all’identificazione diretta prevista dalla legge.



