Il canone Rai, tassa introdotta nel 1938 per finanziare i servizi pubblici radiotelevisivi italiani, è una tassa assai discussa e spesso contestata nel nostro Paese, in quanto obbligatoria per chiunque possieda un televisore o un qualunque dispositivo in grado di ricevere trasmissioni radiotelevisive, anche se non si guardano nello specifico i programmi della Rai. A partire dal 2016, inoltre, essa è integrata direttamente nella bolletta elettrica, per ridurne drasticamente l’evasione.
Devono pagare il canone Rai tutti i cittadini che detengono un contratto di fornitura elettrica residenziale per l’abitazione principale. In tal caso l’addebito avviene automaticamente nella bolletta della luce, a prescindere dall’utilizzo effettivo dell’apparecchio. Per le seconde case, che siano o meno provviste di apparecchi televisivi, non è previsto alcun addebito purché l’intestatario della bolletta sia lo stesso della residenza principale.
L’importo per il 2026 rimane invariato rispetto a quello degli anni precedenti, fissato a 90 euro annuali, e viene suddiviso in dieci rate mensili, ciascuna da 9 euro, addebitate da gennaio a ottobre.
Per coloro che non sono titolari di un contratto di fornitura elettrica, come nel caso di abitazioni affittate con utenze a nome del proprietario, il Canone Rai può essere pagato tramite modello F24. Chi detiene apparecchi televisivi in strutture pubbliche o per attività commerciali, come hotel, bar e ristoranti, è soggetto al cosiddetto “canone speciale”, con un importo variabile in base alla categoria dell’esercizio ma generalmente più alto rispetto a quello riservato ai privati.

Sono tuttavia previste dalla legge alcune esenzioni specifiche che coinvolgono determinate categorie di persone. Gli anziani con basso reddito rappresentano una categoria importante: coloro che hanno compiuto 75 anni e che dichiarano un reddito complessivo familiare non superiore a 8.000 euro annui possono richiedere l’esenzione completa.
Chi non ha un televisore in casa o è intenzionato a dismetterlo può presentare una dichiarazione di non detenzione: si tratta di un’autocertificazione che va rinnovata ogni anno, il cui modulo è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche i funzionari appartenenti a rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché il personale militare straniero, sono esenti, purché appartengano a Stati che prevedono la reciprocità di trattamento per i cittadini italiani.
Coloro che hanno diritto all’esenzione devono inviare un’apposita dichiarazione sostitutiva. Il modulo è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere trasmesso in diversi modi: online attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS; per posta inviando il modulo compilato, corredato da una copia del documento d’identità, all’indirizzo indicato nelle istruzioni; oppure tramite CAF o intermediari abilitati. Molte persone preferiscono affidarsi a dei professionisti per assicurarsi che la pratica venga gestita correttamente.
La tempistica per la presentazione della domanda di esenzione è fondamentale: per ottenere l’esenzione dall’inizio dell’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio. Chi invece presenta la richiesta tra febbraio e giugno otterrà l’esenzione dal secondo semestre dell’anno in corso. Le dichiarazioni inviate dopo il 1° luglio avranno effetto solo dall’anno successivo.



