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Home » Attualità » Grazia presidenziale: quando può essere revocata e cosa succede se si scopre un inganno

Grazia presidenziale: quando può essere revocata e cosa succede se si scopre un inganno

Chi può richiederla, il ruolo del Presidente della Repubblica e del Ministro della Giustizia. I casi più famosi.
Tiziana MorgantiDi Tiziana Morganti28 Aprile 2026
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Palazzo del Quirinale
Il Palazzo del Quirinale (fonte: Wikimedia Commons)

La Procura generale di Milano ha avviato accertamenti urgenti, anche tramite Interpol, sull’istanza di grazia presentata da Nicole Minetti: se dovesse emergere che la richiesta contiene elementi non veritieri o incongruenti, gli atti verrebbero trasmessi alla Procura per aprire un’indagine a suo carico. Le verifiche riguardano in particolare il periodo in cui Minetti avrebbe soggiornato a Ibiza e si basano su fatti definiti “gravissimi”, emersi da un’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano. Minetti, ex igienista dentale ed ex consigliera regionale, è già nota per il suo coinvolgimento nel caso Ruby, per il quale è stata condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione.

La vicenda evidenzia anche significato elimiti della grazia, uno degli strumenti più delicati dell’ordinamento italiano: l’articolo 87 della Costituzione italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere grazia e commutare le pene. Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che consente al Capo dello Stato di estinguere, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza irrevocabile o di trasformarla in un’altra prevista dalla legge, come la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione.

La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente, mentre non estingue gli altri effetti penali della condanna. Questo potere presidenziale rappresenta un’eredità dello Statuto Albertino e costituisce una delle prerogative più delicate affidate al Quirinale.

A disciplinare nel dettaglio il procedimento è l’articolo 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, deve essere sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore oppure da un avvocato o procuratore legale. Il documento viene presentato al Ministro della Giustizia che avvia l’istruttoria.

Qualora il condannato sia detenuto, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, che acquisisce tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto competente, trasmettendo poi il tutto al ministro con il proprio parere motivato.

Uomo che mostra una bilancia simbolo di giustizia
Uomo che mostra una bilancia simbolo di giustizia (fonte: FreePik)

Durante l’istruttoria, il Procuratore generale esprime il proprio parere sulla domanda. Se il condannato è detenuto, anche presso il domicilio, oppure affidato in prova al servizio sociale, interviene anche il magistrato di sorveglianza. Per formulare un parere informato, questi soggetti acquisiscono ogni informazione rilevante relativa alla posizione giuridica del condannato, all’eventuale perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati forniti dalle Forze di Polizia e alle valutazioni dei responsabili degli istituti penitenziari.

Il Ministro della Giustizia, poi, trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio avviso favorevole o contrario alla concessione del beneficio. Sebbene il Ministro gestisca la fase preparatoria, con la sentenza numero 200 del 2006 la Corte Costituzionale ha sancito che questi non può impedire il corso del procedimento qualora il Presidente decida di procedere con la clemenza.

Secondo l’articolo 89 della Costituzione, poi, ogni atto presidenziale deve essere controfirmato dai ministri proponenti. Nel caso specifico della grazia, il decreto richiede la firma del Ministro della Giustizia, che ne assume la responsabilità. Tuttavia, il Guardasigilli ha un ruolo istruttorio e di collaborazione e non può bloccare o sostituirsi in alcun modo alla decisione finale del Presidente della Repubblica.

L’articolo 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa d’ufficio, in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria. Se il Presidente della Repubblica la concede, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando la liberazione del condannato.

La questione della revocabilità, dunque, è complessa poiché la legge prevede esplicitamente solo la revoca della grazia condizionata. Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita una condizione risolutiva che prevede la revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro cinque anni dal decreto presidenziale, dieci anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo.

Secondo l’ordinamento, se il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro il termine stabilito e riceve una nuova condanna detentiva, il beneficio decade di diritto e la pena originaria torna eseguibile. Il caso più celebre di revoca per questo motivo riguarda Graziano Mesina, noto esponente del banditismo sardo che ottenne la grazia nel 2004 dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il beneficio fu revocato anni dopo a seguito di un nuovo arresto per traffico di stupefacenti, in linea con le clausole di condotta previste dal decreto.

Diversa è la questione dell’annullamento per presunta falsità dei presupposti. Il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università Roma Tre, ha spiegato che in linea di principio non è prevista la revoca della grazia per motivi diversi dalla recidiva. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, va comunque valutata la sussistenza dei presupposti e tutta la situazione generale.

Secondo Celotto vige il principio generale dell’atto uguale e contrario: non si può mai escludere che ci sia spazio per far venire meno una grazia se si scopre che era stata concessa sulla base di presupposti non sussistenti. In questa prospettiva, se un’istruttoria accertasse elementi tali da inficiare il provvedimento originale, si potrebbe ipotizzare un contro-decreto di annullamento.

Per comprendere i rapporti di forza tra Quirinale e Guardasigilli, comunque, è emblematica la vicenda di Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi. In quel caso, il Ministro della Giustizia Roberto Castelli si opponeva alla volontà di Carlo Azeglio Ciampi di concedere la grazia per motivi umanitari: non compilò un’istruttoria favorevole e per diverso tempo si rifiutò di controfirmare l’atto del Quirinale, bloccando di fatto il provvedimento che vide la luce soltanto con Giorgio Napolitano.

La citata sentenza della Consulta del 2006 intervenne proprio a dirimere questo conflitto, chiarendo come il potere di concedere la grazia sia proprio del Presidente della Repubblica, mentre il Ministro della Giustizia ha un mero ruolo istruttorio e di collaborazione, senza facoltà di bloccare o sostituirsi alla decisione presidenziale.

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