Il Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha imposto a TIM di cessare la campagna pubblicitaria che rivendicava il primato di “rete n.1 in Italia per qualità”. La pronuncia n. 7/2026 ha ritenuto il claim troppo generico e non supportato da informazioni adeguate per consentire ai consumatori di comprendere la reale portata dell’affermazione.
La campagna incriminata rappresentava un remake dello storico spot andato in onda per la prima volta nel 1999, con Massimo Lopez nei panni del condannato a morte che continua a parlare al telefono per rinviare l’esecuzione. Il claim originale, “Una telefonata allunga la vita”, è diventato parte della memoria collettiva pubblicitaria italiana.
Nella versione attuale, presentata durante le serate del Festival di Sanremo, il fortino si trasforma in una casa iperconnessa dove alla telefonia si affiancano internet, social e servizi digitali. La voce fuori campo spinge sul messaggio chiave: “Scegli TIM, la rete fissa e mobile con la miglior qualità in Italia”, mentre sullo schermo compare il claim “Rete n.1 in Italia per qualità”.
Il problema, secondo il Giurì, risiede proprio nella formulazione assoluta di questo messaggio. Una rivendicazione di primato espressa in termini così netti induce il consumatore a credere che non esistano aspetti in cui i concorrenti siano superiori, un’affermazione che alla luce dei dati tecnici disponibili non corrisponderebbe alla realtà.
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Il ricorso che ha portato alla pronuncia è stato presentato da Iliad, secondo cui il messaggio dello spot ometteva un dettaglio cruciale: il primato citato riguardava solo l’indicatore della qualità costante e non la qualità complessiva della rete. Una distinzione tutt’altro che marginale per chi deve scegliere un operatore telefonico.
Nella parte bassa dello schermo della pubblicità comparivano le note legali con i riferimenti ai report di Opensignal, comprensivi di date, tipologia di analisi e periodo delle rilevazioni. Tuttavia, secondo il Giurì, queste modalità rendevano le informazioni di fatto illeggibili per lo spettatore medio: caratteri molto piccoli, visibili per circa tre secondi, nonostante il contenuto fosse articolato su più righe.
Le cosiddette note legali sono state giudicate insufficienti dal Giurì: troppo piccole, troppo rapide sullo schermo o difficili da reperire online. In pratica, non consentivano al pubblico di comprendere che si trattava di un riconoscimento limitato a uno specifico parametro tecnico e non di una superiorità generale rispetto alla concorrenza.
Non è passata, invece, l’accusa di pubblicità comparativa illecita avanzata da Iliad. Il Giurì ha ritenuto che il claim fosse talmente generico da non configurare un confronto diretto con i concorrenti, pur essendo comunque ingannevole per le ragioni già esposte.
La decisione rappresenta un precedente significativo nel settore delle telecomunicazioni, dove le rivendicazioni di primato basate su test tecnici sono frequenti. La pronuncia chiarisce che non basta citare una fonte autorevole in caratteri microscopici: le informazioni devono essere realmente accessibili e comprensibili per il consumatore medio, altrimenti il messaggio pubblicitario rischia di risultare fuorviante nonostante la presenza formale dei riferimenti tecnici.
