Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati ordinari italiani, cioè dei giudici e dei pubblici ministeri che si occupano di processi civili e penali. È previsto dalla Costituzione, che ne disciplina principi e funzioni agli articoli 104-107, e ha il compito fondamentale di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato, in particolare Governo e Parlamento.
Il CSM nasce nel 1907 come organo collocato presso il Ministero della Giustizia, con funzioni prevalentemente consultive e amministrative in materia di nomine. In quella fase storica la magistratura operava formalmente in nome del Re e l’organo non aveva un’autonomia reale rispetto al potere esecutivo.
La svolta arriva con la Costituzione del 1948, che trasforma il Consiglio in un presidio di garanzia dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. La legge 24 marzo 1958, n. 195 ne definisce in modo organico struttura e funzionamento. Il CSM si insedia ufficialmente nel 1959 e dal 1962 ha sede a Palazzo dei Marescialli, a Roma.
Nel corso dei decenni la composizione è stata modificata più volte. Le prime donne entrano nel Consiglio nel 1981 come membri eletti dal Parlamento; solo nel 1986 una magistrata viene eletta direttamente dai colleghi. Nonostante l’accesso crescente delle donne in magistratura, la loro presenza nel CSM resta a lungo numericamente limitata.

Attualmente il CSM è composto da 33 membri. Tre sono componenti di diritto: il Presidente della Repubblica, che lo presiede in base ai poteri sanciti dalla Costituzione, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri 30 membri sono elettivi e restano in carica quattro anni, senza possibilità di immediata rielezione.
Due terzi dei consiglieri (20) sono magistrati eletti dai colleghi tra giudici e pubblici ministeri: sono i cosiddetti membri “togati”. Un terzo (10) è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio: sono i membri “laici”.
La presenza dei laici e la presidenza affidata al Capo dello Stato rappresentano elementi di equilibrio. In concreto, però, le funzioni operative sono svolte dal vicepresidente, scelto tra i membri laici.
Il CSM non fa leggi e non governa il Paese. Non svolge funzioni politiche, ma amministrative e di garanzia. Si occupa della carriera dei magistrati ordinari: bandisce i concorsi pubblici per l’accesso, decide assegnazioni, trasferimenti, promozioni, valutazioni di professionalità e conferimento degli incarichi direttivi.
Ha inoltre competenza disciplinare: quando un magistrato è accusato di aver violato i propri doveri, il procedimento si svolge davanti alla Sezione disciplinare del CSM con modalità simili a un processo. Contro alcune decisioni è possibile ricorrere agli organi della giustizia amministrativa o alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seconda dei casi.
In situazioni particolari il Consiglio può deliberare trasferimenti d’ufficio verso sedi disagiate, sulla base di criteri stabiliti dalla legge, come gravi scoperture di organico o carichi di lavoro eccezionali.
Il CSM opera come organo collegiale suddiviso in commissioni tematiche, che istruiscono le pratiche e formulano proposte al Plenum, l’assemblea composta da tutti i consiglieri. Esistono anche una Segreteria generale e un Ufficio studi con funzioni tecniche.
Il rapporto con la politica è stato talvolta oggetto di tensioni come dimostrano le recenti uscite del ministro della Giustizia Nordio. La legge prevede che il Consiglio possa esprimere pareri al Ministro della Giustizia su disegni di legge riguardanti l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia. Alcuni interventi, come le cosiddette “pratiche a tutela” a difesa di magistrati oggetto di critiche, hanno alimentato dibattiti sul perimetro dei suoi poteri.
Le recenti proposte di riforma costituzionale, che portano al prossimo referendum sulla Giustizia, hanno ipotizzato una separazione tra magistratura giudicante e requirente e una diversa organizzazione delle funzioni disciplinari. Il tema resta centrale nel dibattito pubblico perché riguarda l’equilibrio tra indipendenza della giustizia e controllo democratico.



